ASSOCIAZIONE PLESSO LESI ITALIANA
ART.1
– costituzione – sede – natura associativa –
E’ costituito la “ ASSOCIAZIONE PLESSO-LESI ITALIANA” , di seguito denominato come “A.P.L.I.”.
La “A.P.L.I.” riunisce tutti coloro che a vario titolo intendano collaborare al conseguimento delle finalità di cui agli articoli seguenti.
La “A.P.L.I.” può istituire sedi secondarie, regionali, sezioni specialistiche, nonché nominare delegati tanto in Italia quanto nei Paesi della UE.
Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro soci.
La sede dell’A.P.L.I.è stabilita presso la Misericordia di Rufina, Piazza Umberto I, 40, 50068 Rufina (FI).
ART.2
– Scopi, finalità ed attività –
La “A.P.L.I.” è un associazione apolitica, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e opererà nel campo della tutela dei diritti civili delle persone disabili con lesioni di plesso brachiale ed i loro familiari e conviventi.
L’Associazione si rivolge alle persone che abbiano riportato la lesione del plesso brachiale ed ai loro familiari e conviventi con il preciso intento di:
L’attività dell’Associazione si svolge attraverso l’impegno volontario dei soci, prestato per fini solidaristici, al servizio della collettività e dei singoli cittadini.
E’ tuttavia consentito di assumere lavoratori dipendenti o di fruire di prestazioni di lavoro autonomo, per le attività necessarie al funzionamento degli uffici e degli organi e per interventi qualificati o specializzati.
L’Associazione in particolare intende:
L’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.
E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi del comma 5 dall’art. 10 del D. Lgs. 460/97.
Gli associati, che sottoscrivono il presente Statuto, al fine di potenziare l’azione comune si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento ed a garantire il sostegno operativo ed economico. All’A.P.L.I. possono aderire tutti, le persone fisiche e le associazioni che posseggono i requisiti previsti e si impegnano a rispettare i contenuti del presente Statuto.
Art.3
– Requisiti –
Possono associarsi all’A.P.L.I.:
I soci e gli associati sostengono i costi di funzionamento del A.P.L.I. tramite il versamento di quote annuali secondo quanto deciso dal consiglio direttivo.
Per il raggiungimento delle finalità, l’associazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie, anche mediante la partecipazione in altri organismi costituiti o costituendi aventi scopi affini o complementari, nonché mediante il coinvolgimento di detti organismi nell’organizzazione di eventi o di progetti comuni anche di tipo federativo a valenza sia nazionale che internazionale, con particolare interesse verso i partners europei.
ART.4
– patrimonio e risorse –
Le rendite e le risorse dell’ Associazione non potranno essere impiegate per scopi diversi da quelli inerenti la realizzazione dei suoi fini .
Il patrimonio dell’Associazione sarà formato da :
ART.5
– divieti specifici –
È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti o associazioni non lucrative o ad utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Le prestazioni fornite dai soci non possano essere retribuite.
È fatto divieto di trasferire la quota salvo che per il caso di morte.
ART.6
– regole specifiche –
In caso di cessazione, scioglimento o estinzione è fatto obbligo di destinare ad altri Enti similari o per fini di pubblica utilità, ogni eventuale residuo risultante.
E’ vietato corrispondere, sia in denaro che in natura , emolumenti individuali annuali agli amministratori fatti salvi solo i rimborsi spese relativi all’adempimento dei compiti statutari.
ART.7
– esercizio finanziario –
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo deve approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo deve approvare il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
ART.8
– gli organi –
Sono organi dell’ Associazione:
Il Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell’ Associazione.
Il Segretario
Il Tesoriere
L’Assemblea dei soci.
L’ assemblea dei soci delibera in merito a :
a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
b) nomina Consiglio Direttivo.
c) nomina Collegio Revisori ove presente e\o richiesto per legge.
d) approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti interni.
e) qualsiasi altro argomento che gli organi dell’associazione intendano sottoporre all’approvazione.
Commissioni, sezioni di studio, gruppi di lavoro
Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove sia eletto , è composto da uno a tre membri effettivi, anche non associati, eletti dall’Assemblea su proposta del Presidente essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Presidente del Collegio è nominato al suo interno.
Al Collegio dei Revisori dei Conti compete:
Art. 9
– I soci –
Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell’associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
Possono diventare Associati di “A.P.L.I.” tutti coloro che si riconoscono negli scopi dell’Associazione.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.
I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari e sostenitori. Nello svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà avvalersi dell’azione dei soci e di quanti, volontariamente, offriranno la loro collaborazione, dell’opera dei propri dipendenti e/o consulenti, dei contributi e finanziamenti che Istituzioni e/o Enti pubblici o privati e sostenitori concederanno e del patrimonio costituito.
Sono soci fondatori i soci partecipanti alla costituzione iniziale dell’A.P.L.I. e sono eletti negli organi della stessa per il primo mandato.
La qualità di socio fondatore viene meno per espressa volontà del soggetto titolare, ovvero per il verificarsi in capo allo stesso di un dei casi previsti dallo statuto.
Possono essere soci ordinari le persone fisiche che posseggano i requisiti previsti dall’art. 3.
L’accettazione dei soci ordinari è disposta dal Consiglio Direttivo tra coloro che posseggono le caratteristiche citate.
La richiesta di iscrizione, su apposito modulo, deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo unitamente al curriculum motivazionale.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione del richiedente anche a maggioranza.
Sono soci onorari persone od Enti che si siano particolarmente distinti con studi, ricerche e impegno documentato nei vari campi di cui ai precedenti articoli.
Sono soci sostenitori persone od Enti, pubblici o privati che con particolari elargizioni o donazioni contribuiscano al buon funzionamento della Società.
La nomina dei soci onorari e sostenitori viene attuata dal Consiglio Direttivo su proposta delle sezioni regionali o dello stesso Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di voto e possono essere eletti negli organi societari o designati per incarichi a termine, i soci fondatori e ordinari in regola con i contributi associativi per l’anno in corso. I soci onorari hanno diritto solo all’elettorato attivo.
La qualifica di socio si perde: per dimissioni volontarie, per morosità in due anni consecutivi, per radiazione.
Decadono dalla qualità di soci coloro che non siano in regola con il versamento delle quote associative e che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dall’invito espresso in tal senso, inviato dall’associazione.
Decadono dalla qualità di incaricati di un Progetto, quei Soci che, nel tempo prestabilito, non raggiungono l’ obiettivo prefissato.
Il Consiglio Direttivo può escludere il socio che abbia perso i requisiti di cui agli articoli precedenti, che abbia tenuto un comportamento in contrasto con gli scopi perseguiti dalla società o che si sia dimostrato indegno di farne parte.
Sono esclusi di diritto e il Consiglio Direttivo si limita a prendere atto dell’esclusione, quei soci che per effetto di provvedimenti definitivi pronunciati nell’ambito della giurisdizione italiana e/o di giurisdizioni estere, siano stati condannati per reati contro la fede pubblica, contro il patrimonio o comunque per reati infamanti. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’associato escluso, il quale, entro 30 giorni può impugnare motivatamente il provvedimento dinanzi al Consiglio Direttivo stesso con ricorso diretto al Presidente.
Il Consiglio Direttivo decide sul ricorso alla prima riunione utile, dandone notizia all’interessato.
Ogni associato può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione mediante comunicazione diretta al Presidente.
Qualora la perdita dello status intervenga nel corso di un esercizio sociale, l’associato escluso o receduto non ha diritto alla restituzione parziale della quota associativa eventualmente versata e relativa all’esercizio in corso.
L’associato che perde tale qualità non ha diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione e non potrà riprendere i contributi versati.
Art. 10
– durata –
La durata della Associazione è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31/12/2030, salvo tacita proroga.
Art. 11
– scioglimento e liquidazione –
L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
Art. 12
– norma di rinvio –
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, nonché ai regolamenti interni emanati.
Art.13
– norme transitorie –
La quota associativa, verrà fissata dal Consiglio direttivo e successivamente approvata dall’Assemblea.
Nei primi tre anni di costituzione i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono nominati nell’atto costitutivo tra le persone dei fondatori.