Consulenza legale

Avv. Massimo Di Pietro

Curriculum

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LESIONI DA INCIDENTI STRADALI : COSA FARE ?

La lesione del plesso brachiale rientra certamente nell’alveo delle lesioni macro-permanenti che soventemente emergono da sinistri stradali di una certa gravità.

Nella fase post traumatica la vittima dell’ incidente di solito non è in grado di descrivere ciò che gli è accaduto ( poiché magari impossibilitato per ricovero in prognosi riservata)   e ciò, soventemente, comporta che la ricostruzione cine-dinamica del sinistro venga confezionata dagli organi di Polizia Giudiziaria avvalendosi delle dichiarazioni dei soggetti che coincidono con i principali concorrenti responsabili dell’evento dannoso o di terzi (testimoni) quando ci sono.

In situazioni del genere risulta di estrema importanza che i familiari della vittima della grave lesione si rapportino tempestivamente all’ Autorità Giudiziaria o di persona o tramite un legale di fiducia a cui dovrà essere data l’opportunità di nominare propri consulenti tecnici di parte. A quest’ultimi professionisti, previamente autorizzati dall’ Autorità Giudiziaria , spetterà il compito di accedere agli atti redatti dalle forze di Polizia al fine di verificare , ed eventualmente confutare , l’attendibilità delle risultanze a cui si è pervenuti sotto il profilo delle responsabilità nella determinazione o causazione del sinistro stradale.

Appare opportuno precisare che tutto quanto sopra esposto vale per il procedimento penale che sorge automaticamente quando nel sinistro stradale vi siano feriti con gravi lesioni o con prognosi riservata!

L’attività espletata dall’ avvocato nel procedimento penale, se celere, risulterà, quindi, di fondamentale importanza quanto alla risoluzione positiva dell’eventuale e diverso procedimento civile volto ad ottenere il giusto risarcimento delle lesioni riportate dall’ assistito rimasto coinvolto e gravemente leso.

Ovviamente, non vi è automatismo nelle scelte che il professionista incaricato potrà compiere in favore del proprio cliente e ciò perché ogni casistica richiede un approccio non sistemico che varia anche in relazione alle strategie processuali che verranno messe in campo .

In questo quadro , non di semplice approccio anche per gli “addetti ai lavori “, lo scrivente opina che la procedura di risarcimento per lesioni personali in sede civile possa essere accelerata o quanto meno agevolata mediante il ricorso all’ istituto dell’accertamento tecnico preventivo di natura conciliativa o anche detto A.T.P. previsto dall’ art. 696 bis del codice di procedura civile .

L’istituto in parola è stato congeniato come uno strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini, dunque, espressamente e primariamente conciliativi. L’espletamento di tale consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto mediante il ricorso al Presidente del Tribunale affinché si proceda all’accertamento ed alla determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito in cui ricadono certamente gli incidenti stradali .

Il Giudice ammetterà la consulenza tecnica d’ufficio preventiva e provvederà a nominare un proprio consulente tecnico a cui affidare la risoluzione tecnica della questione (dinamica del sinistro stradale) solo se la procedura attuata sia astrattamente idonea a comporre la lite. Ciò accade quando sia pacifico il fatto storico (nel senso che l’incidente si sia realmente verificato) e non vi siano questioni di diritto all’infuori di quella concernente il profilo “tecnico” della responsabilità: rapportabilità causale dell’effetto al fatto illecito, presenza di concause e distribuzione del coefficiente causale, ecc.

La finalità del procedimento ex art. 696 bis C.P.C. impone alle parti uno speciale impegno nell’individuazione di una soluzione transattiva e, pertanto, il rifiuto di valutare la possibilità di una definizione bonaria della controversia verrà considerato ai fini della disciplina delle spese di lite.

Ove la conciliazione non riesca, la consulenza tecnica potrà essere acquisita agli atti del successivo giudizio di merito che viene normalmente instaurato per ottenere il risarcimento del danno, così realizzandosi l’effetto di parziale anticipazione dell’istruzione probatoria del procedimento ordinario.

INFORTUNI SUL LAVORO: DANNO DIFFERENZIALE E RETRIBUZIONE

I casi inerenti a infortuni sul lavoro, tra i quali rientrano anche i cosiddetti incidenti in itinere, presentano una possibilità di duplice tutela del danneggiato.

Alcune voci di danno, infatti, vengono indennizzate dall’ Inail, secondo le norme di legge in vigore, con una procedura attivata attraverso la denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro.

Si può (e si deve) intervenire, invece, per conseguire dal responsabile civile e/o dalla sua assicurazione il cosiddetto danno differenziale, ossia il risarcimento totale del danno biologico e di quelle altre voci di danno non indennizzate dell ’Inail: il danno morale, anche dei familiari, il danno esistenziale, la perdita di possibilità professionali e di carriera, ecc.

Gestire casi di questo tipo implica una vasta conoscenza della normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, delle modalità di accadimento e delle conseguenti ripartizioni di responsabilità, oltre che delle modalità e delle opportunità di risarcimento per il lavoratore infortunato o per i suoi familiari.

La scelta del legale e di uno staff tecnico qualificato si rileva, pertanto, fondamentale per la risoluzione positiva della vicenda che vede come sfortunato protagonista il soggetto seriamente danneggiato .

INDENNIZZO DA POLIZZE

Nei casi di polizze assicurative dei rami danni e vita (polizze infortuni, malattia, vita, mista, incendio, furto, ecc.), la maggior parte delle controversie nasce su quali danni siano effettivamente sotto copertura assicurativa, sulla loro esatta quantificazione e su quale sia il reale indennizzo spettante, a termini contrattuali, all’ assicurato.

Anche in questo caso un team di esperti (legali, medici legali, periti fiduciari, consulenti scientifici) sono fondamentali per la corretta interpretazione delle clausole contrattuali assicurative non sempre chiare.